(Testo unico imposte sui redditi-art. 265)
                              ART. 265 
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
      (articolo 11, commi 9 e 10, legge 31 gennaio 1992, n. 59) 
 
1. I versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo  11  della  legge  31  gennaio
1992, n. 59, effettuati dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1,
lettera a), del presente testo unico, sono esenti da imposta  e  sono
deducibili, nel limite del 3 per cento,  dalla  base  imponibile  del
soggetto che effettua l'erogazione. 
2. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle
disposizioni dell'articolo 11 della legge 31  gennaio  1992,  n.  59,
decadono dai benefici fiscali e di altra  natura  concessi  ai  sensi
della normativa vigente.