ART. 265
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
(articolo 11, commi 9 e 10, legge 31 gennaio 1992, n. 59)
1. I versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, effettuati dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1,
lettera a), del presente testo unico, sono esenti da imposta e sono
deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione.
2. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle
disposizioni dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi
della normativa vigente.