(Testo unico imposte sui redditi-art. 266)
                              ART. 266 
                      Somme attribuite ai soci 
(articolo 12 decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 601; articolo 6, comma 2, decreto-legge 15 aprile  2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
                                112) 
 
1. Per le societa'  cooperative  e  loro  consorzi  sono  ammesse  in
deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci  sotto  forma  di
restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati  o
di maggior compenso per i conferimenti effettuati. Le predette  somme
possono essere imputate a incremento delle quote sociali. 
2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3
aprile 2001, n. 142, e al comma 1 del presente articolo, destinate ad
aumento del capitale sociale, non concorrono  a  formare  il  reddito
imponibile ai fini delle  imposte  sui  redditi  e  il  valore  della
produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al  momento
della  loro  attribuzione,  sono  soggette  a  imposta   secondo   la
disciplina dell'articolo 264, comma 3. Le disposizioni  del  presente
comma si applicano a decorrere dal  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre  2001.  Per  le  somme  attribuite  ad
aumento del capitale sociale nei confronti di soci  persone  fisiche,
la  cooperativa  ha  facolta'  di  applicare,  previa   deliberazione
dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento  a  titolo  d'imposta
all'atto della loro attribuzione  a  capitale  sociale.  Tra  i  soci
persone  fisiche  non  sono  compresi   gli   imprenditori   di   cui
all'articolo  74,  comma  1,  ne'  i  detentori   di   partecipazione
qualificata ai sensi  dell'articolo  76,  comma  1,  lettera  d).  La
facolta' di cui al quarto periodo e'  esercitata  con  il  versamento
della ritenuta di cui al medesimo periodo,  da  effettuare  entro  il
giorno 16 del mese successivo a  quello  di  scadenza  del  trimestre
solare in cui e' stata adottata la deliberazione dell'assemblea.