ART. 266
Somme attribuite ai soci
(articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601; articolo 6, comma 2, decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112)
1. Per le societa' cooperative e loro consorzi sono ammesse in
deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di
restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o
di maggior compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme
possono essere imputate a incremento delle quote sociali.
2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3
aprile 2001, n. 142, e al comma 1 del presente articolo, destinate ad
aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della
produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento
della loro attribuzione, sono soggette a imposta secondo la
disciplina dell'articolo 264, comma 3. Le disposizioni del presente
comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2001. Per le somme attribuite ad
aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche,
la cooperativa ha facolta' di applicare, previa deliberazione
dell'assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta
all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci
persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui
all'articolo 74, comma 1, ne' i detentori di partecipazione
qualificata ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera d). La
facolta' di cui al quarto periodo e' esercitata con il versamento
della ritenuta di cui al medesimo periodo, da effettuare entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre
solare in cui e' stata adottata la deliberazione dell'assemblea.