ART. 267
Finanziamenti dei soci
(articolo 1, comma 465, legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 6,
comma 3, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; articolo 13, comma
1, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
articolo 6-bis decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891; articolo 6,
comma 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle
societa' cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dal
comma 3, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare
calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi
spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello
0,90 per cento.
2. Sugli interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro
consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole
e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti
erogati alle condizioni stabilite dal comma 3, si applica una
ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento.
3. I commi 1, 2 e 5 sono applicabili a condizione:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente
per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun
socio, la somma di euro 20.658,28. Tale limite e' elevato a euro
41.316,55 per le cooperative di conservazione, lavorazione,
trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e per le
cooperative di produzione e lavoro;
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la
misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni
postali fruttiferi.
4. La misura massima degli interessi indicata al comma 3, lettera b),
e' aumentata di 2,5 punti.
5. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo, partecipanti a imprese familiari o socie delle societa'
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le
condizioni previste dal comma 3, sempre che le suddette societa' o
imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa
cooperativa agricola.