(Testo unico imposte sui redditi-art. 267)
                              ART. 267 
                       Finanziamenti dei soci 
(articolo 1, comma 465, legge 30 dicembre 2004, n. 311;  articolo  6,
comma 3,  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; articolo 13, comma
1, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
articolo 6-bis decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  1980,  n.  891;  articolo  6,
              comma 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
 
1. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano  alle
societa' cooperative e loro consorzi  alle  condizioni  previste  dal
comma 3, sono  indeducibili  per  la  parte  che  supera  l'ammontare
calcolato  con  riferimento  alla  misura  minima   degli   interessi
spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata  dello
0,90 per cento. 
2. Sugli interessi corrisposti  dalle  societa'  cooperative  e  loro
consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole
e  micro  imprese  di  cui  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione, del 6  maggio  2003,  ai  propri  soci  persone  fisiche
residenti nel  territorio  dello  Stato,  relativamente  ai  prestiti
erogati alle  condizioni  stabilite  dal  comma  3,  si  applica  una
ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26 per cento. 
3. I commi 1, 2 e 5 sono applicabili a condizione: 
a) che i versamenti e le trattenute siano  effettuate  esclusivamente
per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun
socio, la somma di euro 20.658,28. Tale  limite  e'  elevato  a  euro
41.316,55  per  le   cooperative   di   conservazione,   lavorazione,
trasformazione  e  alienazione  di  prodotti  agricoli   e   per   le
cooperative di produzione e lavoro; 
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la
misura massima degli  interessi  spettanti  ai  detentori  dei  buoni
postali fruttiferi. 
4. La misura massima degli interessi indicata al comma 3, lettera b),
e' aumentata di 2,5 punti. 
5. Alle persone fisiche in possesso della qualifica  di  imprenditore
agricolo, partecipanti a imprese familiari  o  socie  delle  societa'
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le
condizioni previste dal comma 3, sempre che le  suddette  societa'  o
imprese  familiari  rivestano  la  qualifica  di  soci  nella  stessa
cooperativa agricola.