ART. 268
Disposizioni relative all'applicazione degli articoli 263, comma 3,
266, comma 2, e 267, comma 2 (articolo 6, comma 6, decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112)
1. Le disposizioni degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2 e 267,
comma 2, si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla
disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59. In ogni caso, le
disposizioni degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2 e 267, comma
2, non si applicano alle societa' cooperative di garanzia collettiva
fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli
articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte
nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.