(Testo unico imposte sui redditi-art. 268)
                              ART. 268 
Disposizioni relative all'applicazione degli articoli 263,  comma  3,
266, comma 2, e 267, comma 2 (articolo 6, comma 6,  decreto-legge  15
aprile 2002, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
                        giugno 2002, n. 112) 
 
1. Le disposizioni degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2  e  267,
comma 2, si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti  alla
disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59. In ogni caso, le
disposizioni degli articoli 263, comma 3, 266, comma 2 e  267,  comma
2, non si applicano alle societa' cooperative di garanzia  collettiva
fidi di primo  e  secondo  grado  e  loro  consorzi,  previste  dagli
articoli 29 e 30  della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  iscritte
nell'apposita sezione  dell'elenco  previsto  dall'articolo  106  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.