(Testo unico imposte sui redditi-art. 269)
                              ART. 269 
                 Cooperative a mutualita' prevalente 
       (articolo 1, comma 460, legge 30 dicembre 2004, n. 311) 
 
1. Fermo restando quanto disposto degli articoli 263, comma  3,  266,
comma 2 e 267, comma 2, l'articolo 263, comma 1, non si applica  alle
societa' cooperative e loro consorzi a mutualita' prevalente  di  cui
al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile,  e  alle
relative  disposizioni  di  attuazione  e  transitorie,  e  che  sono
iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a  mutualita'
prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di
attuazione del codice civile: 
a) per la quota del 20 per cento  degli  utili  netti  annuali  delle
cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, delle cooperative della  piccola  pesca  e  loro
consorzi; 
b) per la quota del 40 per cento  degli  utili  netti  annuali  delle
altre cooperative e loro consorzi; 
c) per la quota del 50  per  cento  degli  utili  netti  annuali  dei
consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009,  n.
99; 
d) per la quota del 65 per cento  degli  utili  netti  annuali  delle
societa' cooperative di consumo e loro consorzi.