ART. 269
Cooperative a mutualita' prevalente
(articolo 1, comma 460, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. Fermo restando quanto disposto degli articoli 263, comma 3, 266,
comma 2 e 267, comma 2, l'articolo 263, comma 1, non si applica alle
societa' cooperative e loro consorzi a mutualita' prevalente di cui
al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle
relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono
iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualita'
prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di
attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle
cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro
consorzi;
b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle
altre cooperative e loro consorzi;
c) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei
consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n.
99;
d) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle
societa' cooperative di consumo e loro consorzi.