ART. 270
Cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente
(articolo 1, comma 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le societa'
cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualita' prevalente
l'applicabilita' dell'articolo 263, comma 1, e' limitata alla quota
del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale
quota sia destinata a una riserva indivisibile prevista dallo
statuto. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi
diverse da quelle a mutualita' prevalente la quota di cui al primo
periodo e' stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la
limitazione di cui all'articolo 263, comma 3.