(Testo unico imposte sui redditi-art. 270)
                              ART. 270 
        Cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente 
       (articolo 1, comma 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311) 
 
1. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  per  le  societa'
cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualita' prevalente
l'applicabilita' dell'articolo 263, comma 1, e' limitata  alla  quota
del 30 per cento degli utili netti annuali,  a  condizione  che  tale
quota  sia  destinata  a  una  riserva  indivisibile  prevista  dallo
statuto. Per le societa'  cooperative  di  consumo  e  loro  consorzi
diverse da quelle a mutualita' prevalente la quota di  cui  al  primo
periodo e' stabilita nella misura del 23 per cento.  Resta  ferma  la
limitazione di cui all'articolo 263, comma 3.