ART. 271
Cooperative agricole e della piccola pesca
(articolo 10, comma 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601; articolo 1, comma 461, legge 30 dicembre
2004, n. 311)
1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa' i redditi
conseguiti da societa' cooperative agricole e loro consorzi mediante
l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto
dai terreni dei soci nonche' mediante la manipolazione,
conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di
prodotti agricolo e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente
dai soci.
2. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai
loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.
Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che
esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego
esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o
la pesca in acque interne.
3. I commi 1 e 2 non si applicano limitatamente all'articolo 269,
comma 1, lettera a).