(Testo unico imposte sui redditi-art. 271)
                              ART. 271 
             Cooperative agricole e della piccola pesca 
(articolo 10, comma 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601; articolo 1,  comma  461,  legge  30  dicembre
                            2004, n. 311) 
 
1. Sono esenti dall'imposta sul  reddito  delle  societa'  i  redditi
conseguiti da societa' cooperative agricole e loro consorzi  mediante
l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per  almeno  un  quarto
dai   terreni   dei   soci   nonche'   mediante   la   manipolazione,
conservazione,  valorizzazione,  trasformazione  e   alienazione   di
prodotti agricolo e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente
dai soci. 
2. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca  e  dai
loro consorzi sono esenti dall'imposta sul  reddito  delle  societa'.
Sono  considerate  cooperative  della  piccola   pesca   quelle   che
esercitano  professionalmente  la  pesca  marittima   con   l'impiego
esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di  cui  all'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o
la pesca in acque interne. 
3. I commi 1 e 2 non si  applicano  limitatamente  all'articolo  269,
comma 1, lettera a).