ART. 272
Cooperative di produzione e lavoro
(articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 601; articolo 1, comma 462, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. I redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione e
lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle
societa' se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte
ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuita',
comprese le somme di cui al comma 3, non e' inferiore al cinquanta
per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne
quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare
delle retribuzioni e' inferiore al cinquanta per cento ma non al
venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi
l'imposta sul reddito delle societa' e' ridotta alla meta'.
2. Per le societa' cooperative di produzione le disposizioni del
comma 1 si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i
requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro,
dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
3. Nella determinazione del reddito delle societa' cooperative di
produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le
somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle
retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20 per
cento.
4. I commi 1, 2 e 3 si applicano limitatamente al reddito imponibile
derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.