(Testo unico imposte sui redditi-art. 272)
                              ART. 272 
                 Cooperative di produzione e lavoro 
(articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 601; articolo 1, comma 462, legge 30 dicembre 2004, n. 311) 
 
1. I redditi conseguiti dalle societa' cooperative  di  produzione  e
lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta  sul  reddito  delle
societa' se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte
ai soci che prestano la loro  opera  con  carattere  di  continuita',
comprese le somme di cui al comma 3, non e'  inferiore  al  cinquanta
per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi  tranne
quelli relativi alle materie  prime  e  sussidiarie.  Se  l'ammontare
delle retribuzioni e' inferiore al cinquanta  per  cento  ma  non  al
venticinque per cento dell'ammontare complessivo  degli  altri  costi
l'imposta sul reddito delle societa' e' ridotta alla meta'. 
2. Per le societa' cooperative  di  produzione  le  disposizioni  del
comma 1 si applicano a condizione che per i soci  ricorrano  tutti  i
requisiti  previsti,  per  i  soci  delle  cooperative   di   lavoro,
dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 
3. Nella determinazione del reddito  delle  societa'  cooperative  di
produzione e lavoro e loro consorzi  sono  ammesse  in  deduzione  le
somme erogate ai soci  lavoratori  a  titolo  di  integrazione  delle
retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20  per
cento. 
4. I commi 1, 2 e 3 si applicano limitatamente al reddito  imponibile
derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.