(Testo unico imposte sui redditi-art. 274)
                              ART. 274 
           Condizioni di applicabilita' delle agevolazioni 
(articolo 14 decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
                            1973, n. 601) 
 
1. Le agevolazioni previste dagli articoli 266, comma 1,  267,  comma
3, 271, comma 1 e 272, commi da 1 a 3,  si  applicano  alle  societa'
cooperative, e loro consorzi, che  siano  disciplinate  dai  principi
della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato  e  siano  iscritti
nell'albo delle societa' cooperative. 
2. I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli
statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le  condizioni
indicate nell'articolo 2514 del codice civile, e tali condizioni sono
state in  fatto  osservate  nel  periodo  di  imposta  e  nei  cinque
precedenti,   ovvero   nel   minor   periodo   di   tempo   trascorso
dall'approvazione degli statuti stessi. 
3. I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono  accertati
dall'amministrazione finanziaria  sentiti  gli  organi  di  vigilanza
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
2 agosto 2002, n. 220.