ART. 274
Condizioni di applicabilita' delle agevolazioni
(articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601)
1. Le agevolazioni previste dagli articoli 266, comma 1, 267, comma
3, 271, comma 1 e 272, commi da 1 a 3, si applicano alle societa'
cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi
della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti
nell'albo delle societa' cooperative.
2. I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli
statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni
indicate nell'articolo 2514 del codice civile, e tali condizioni sono
state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque
precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso
dall'approvazione degli statuti stessi.
3. I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono accertati
dall'amministrazione finanziaria sentiti gli organi di vigilanza
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
2 agosto 2002, n. 220.