ART. 275
Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
(articolo 13, commi 24, 45, 46, 49 e 50, decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326)
1. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dell'articolo 13, commi 22 e 23, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente
destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle
societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme
versate ai sensi del citato comma 23 sono ammessi in deduzione dal
reddito dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, o degli altri
soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
2. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti,
si considerano enti commerciali.
3. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato
netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nella parte I,
titolo I, capo VI, e titolo II, capo II.
4. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 108, comma 5. Tale disposizione
si applica anche alle imprese e agli enti di cui all'articolo 13,
comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per un
ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale ulteriore
deduzione prevista dalla legge.
5. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni
effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 13, commi 38, 39, 40,
41, 42 e 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non danno
luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.