(Testo unico imposte sui redditi-art. 275)
                              ART. 275 
      Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi 
(articolo 13, commi 24, 45, 46, 49 e 50, decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
                            2003, n. 326) 
 
1. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi  versati  ai  sensi
dell'articolo 13, commi 22 e 23, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente
destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662,  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  delle
societa' che gestiscono tali  fondi;  detti  contributi  e  le  somme
versate ai sensi del citato comma 23 sono ammessi  in  deduzione  dal
reddito  dei  confidi  di  cui  all'articolo   13,   comma   1,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  o  degli  altri
soggetti eroganti nell'esercizio di competenza. 
2. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque  costituiti,
si considerano enti commerciali. 
3. Gli avanzi di gestione  accantonati  nelle  riserve  e  nei  fondi
costituenti  il  patrimonio  netto  dei   confidi   concorrono   alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva  o  il  fondo
sia utilizzato per  scopi  diversi  dalla  copertura  di  perdite  di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa e'  determinato  senza  apportare  al  risultato
netto  del  conto  economico  le  eventuali  variazioni  in   aumento
conseguenti all'applicazione dei  criteri  indicati  nella  parte  I,
titolo I, capo VI, e titolo II, capo II. 
4. Le quote di partecipazione  al  fondo  consortile  o  al  capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e  i  contributi  a  questi
versati costituiscono  per  le  imprese  consorziate  o  socie  oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 108, comma 5.  Tale  disposizione
si applica anche alle imprese e agli enti  di  cui  all'articolo  13,
comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  per  un
ammontare complessivo deducibile non superiore al  2  per  cento  del
reddito d'impresa  dichiarato;  e'  salva  ogni  eventuale  ulteriore
deduzione prevista dalla legge. 
5. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le  fusioni
effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 13, commi 38, 39, 40,
41, 42 e 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  non  danno
luogo  in  nessun  caso  a  recupero  di  tassazione  dei  fondi   in
sospensione  di  imposta  dei  confidi  che   hanno   effettuato   la
trasformazione o partecipato alla fusione.