Art. 359. (Cattiva condotta del minore). Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi, sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni, puo' ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione. Contro il decreto del presidente del tribunale e' ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.