(CODICE CIVILE-art. 359)
                              Art. 359. 
 
                   (Cattiva condotta del minore). 
 
  Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del  minore,
salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi  speciali,  ne
riferisce al presidente del tribunale. Questi, sentito il  minore  e,
potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine  e  assunte
informazioni, puo' ordinare il collocamento del minore in un istituto
di correzione. 
 
  Contro il decreto del presidente del tribunale e'  ammesso  ricorso
al presidente  della  corte  di  appello,  che  provvede  sentito  il
pubblico ministero.