(CODICE CIVILE-art. 360)
                              Art. 360. 
 
                      (Funzioni del protutore). 
 
  Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui  l'interesse  di
questo e' in opposizione con l'interesse del tutore. 
 
  Se anche il protutore  si  trova  in  opposizione  d'interessi  col
minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. 
 
  Il protutore e' tenuto a promuovere la nomina di  un  nuovo  tutore
nel caso in cui il tutore  e'  venuto  a  mancare  o  ha  abbandonato
l'ufficio. Frattanto egli  ha  cura  della  persona  del  minore,  lo
rappresenta e puo' fare  tutti  gli  atti  conservativi  e  gli  atti
urgenti di amministrazione.