(CODICE CIVILE-art. 361)
                              Art. 361. 
 
                      (Provvedimenti urgenti). 
 
  Prima che il  tutore  o  il  protutore  abbia  assunto  le  proprie
funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia  d'ufficio  sia  su
richiesta del pubblico ministero, di un parente o di  un  affine  del
minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del
minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice puo'
procedere,  occorrendo,  all'apposizione  dei   sigilli,   nonostante
qualsiasi dispensa.