(CODICE CIVILE-art. 362)
                              Art. 362. 
 
                            (Inventario). 
 
  Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello  in  cui  ha  avuto
legalmente notizia della sua nomina,  deve  procedere  all'inventario
dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa. 
 
  L'inventario deve essere compiuto nel  termine  di  trenta  giorni,
salva al giudice tutelare la facolta' di prorogare il termine  se  le
circostanze lo esigono.