(CODICE CIVILE-art. 363)
                              Art. 363. 
 
                    (Formazione dell'inventario). 
 
  L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di
un notaio a cio' delegato dal giudice tutelare, con l'intervento  del
protutore e, se e' possibile, anche del minore che abbia compiuto gli
anni  sedici,  e   con   l'assistenza   di   due   testimoni   scelti
preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia. 
 
  Il  giudice  puo'  consentire  che  l'inventario  sia  fatto  senza
ministero di cancelliere o di notaio, se il  valore  presumibile  del
patrimonio non eccede quindicimila lire. 
 
  L'inventario e' depositato presso la pretura. 
 
  Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano  con
giuramento la sincerita'.