(CODICE CIVILE-art. 364)
                              Art. 364. 
 
                    (Contenuto dell'inventario). 
 
  Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti  e  i
debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato
attivo e passivo del patrimonio, osservando le  formalita'  stabilite
nel codice di procedura civile.