(CODICE CIVILE-art. 367)
                              Art. 367. 
 
           (Dichiarazione di debiti o crediti del tutore). 
 
  Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il  minore,
deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il
cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo. 
 
  Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o  di  notaio,  il
tutore e' interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito. 
 
  In  ogni  caso  si  fa  menzione   dell'interpellazione   e   della
dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.