(CODICE CIVILE-art. 371)
                              Art. 371. 
 
       (Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione). 
 
  Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del  tutore
e sentito il protutore, delibera: 
    1) sul luogo dove il  minore  deve  essere  allevato  e  sul  suo
avviamento  agli  studi  o  all'esercizio  di  un'arte,  mestiere   o
professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni  dieci,
e richiesto, quando e' opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del
comitato di patronato dei minorenni; 
    2)  sulla  spesa  annua  occorrente   per   il   mantenimento   e
l'istruzione del  minore  e  per  l'amministrazione  del  patrimonio,
fissando i modi d'impiego del reddito eccedente; 
    3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le
aziende commerciali, che si trovano  nel  patrimonio  del  minore,  e
sulle relative modalita' e cautele. 
 
  Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il  minore
la  continuazione  dell'esercizio  dell'impresa,   il   tutore   deve
domandare  l'autorizzazione  del   tribunale.   In   pendenza   della
deliberazione del  tribunale  il  giudice  tutelare  puo'  consentire
l'esercizio provvisorio dell'impresa.