Art. 372.
(Investimento di capitali).
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice
tutelare, essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;
3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel
Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a
esercitare il credito fondiario;
4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre
casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito
il tutore e il protutore, puo' autorizzare il deposito presso altri
istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento
diverso da quelli sopra indicati.