(CODICE CIVILE-art. 373)
                              Art. 373. 
 
                       (Titoli al portatore). 
 
  Se nel patrimonio del minore si trovano  titoli  al  portatore,  il
tutore deve farli convertire in  nominativi,  salvo  che  il  giudice
tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.