(CODICE CIVILE-art. 374)
                              Art. 374. 
 
               (Autorizzazione del giudice tutelare). 
 
  Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 
    1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per  l'uso  del
minore,  per  l'economia  domestica  e  per   l'amministrazione   del
patrimonio; 
    2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche
o allo svincolo di pegni, assumere  obbligazioni,  salvo  che  queste
riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore  e  per
l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 
    3) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati
soggetti a pesi o a condizioni; 
    4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che
in ogni caso si prolunghino oltre  un  anno  dopo  il  raggiungimento
della maggiore eta'; 
    5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie  di  nuova
opera o di danno temuto, di azioni possessorie  o  di  sfratto  e  di
azioni  per  riscuotere   frutti   o   per   ottenere   provvedimenti
conservativi.