Art. 374.
(Autorizzazione del giudice tutelare).
Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del
minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del
patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche
o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste
riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per
l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati
soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che
in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento
della maggiore eta';
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova
opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di
azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti
conservativi.