(CODICE CIVILE-art. 375)
                              Art. 375. 
 
                   (Autorizzazione del tribunale). 
 
  Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del tribunale: 
    1) alienare beni, eccettuati i  frutti  e  i  mobili  soggetti  a
facile deterioramento; 
    2) costituire pegni o ipoteche; 
    3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; 
    4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati. 
 
  L'autorizzazione e' data su parere del giudice tutelare.