(CODICE CIVILE-art. 376)
                              Art. 376. 
 
                         (Vendita di beni). 
 
  Nell'autorizzare la vendita di  beni,  il  tribunale  determina  se
debba farsi all'incanto o a trattative private,  fissandone  in  ogni
caso il prezzo minimo. 
 
  Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha  stabilito  il
modo di erogazione o  di  reimpiego  del  prezzo,  lo  stabilisce  il
giudice tutelare.