(CODICE CIVILE-art. 377)
                              Art. 377. 
 
(Atti  compiuti  senza  l'osservanza  delle  norme   dei   precedenti
                             articoli). 
 
  Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti  articoli
possono essere annullati su istanza del tutore o  del  minore  o  dei
suoi eredi o aventi causa.