(CODICE CIVILE-art. 379)
                              Art. 379. 
 
                      (Gratuita' della tutela). 
 
  L'ufficio tutelare e' gratuito. 
 
  Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita' del patrimonio
e le  difficolta'  dell'amministrazione,  puo'  assegnare  al  tutore
un'equa indennita'. Puo'  altresi',  se  particolari  circostanze  lo
richiedono, sentito il  protutore,  autorizzare  il  tutore  a  farsi
coadiuvare   nell'amministrazione,    sotto    la    sua    personale
responsabilita', da una o piu' persone stipendiate.