(Protocollo-art. 95)
                               Art. 95 
 
  Nessuno Stato  membro  applica  direttamente  o  indirettamente  ai
prodotti  degli  altri   Stati   membri   imposizioni   interne,   di
qualsivoglia natura, superiori  a  quelle  applicate  direttamente  o
indirettamente ai prodotti nazionali similari. 
  Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati
membri imposizioni interne intese a proteggere  indirettamente  altre
produzioni. 
  Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio  della
seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento  dell'entrata  in
vigore del presente Trattato  che  siano  contrarie  alle  norme  che
precedono.