(Protocollo-art. 99)
                              Art. 99. 
 
  La Commissione esamina in  qual  modo  sia  possibile  armonizzare,
nell'interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli  Stati
membri relative alle imposte sulla cifra d'affari,  alle  imposte  di
consumo e ad altre imposte  indirette,  ivi  comprese  le  misure  di
compensazione applicabili agli scambi fra gli Stati membri. 
  La  Commissione  sottopone  proposte  al  Consiglio  che   delibera
all'unanimita', fatte salve le disposizioni degli articoli 100 e 101.