(Convenzione - art. 275)
                            Articolo 275 
                    Creazione di centri nazionali 
   1. Gli Stati, operando direttamente  o  attraverso  le  competenti
organizzazioni internazionali e l'Autorita', promuovono la creazione,
in particolare negli Stati costieri in via  di  sviluppo,  di  centri
nazionali di ricerca scientifica  marina  e  tecnologica  nonche'  il
potenziamento dei centri nazionali esistenti, al fine di stimolare  a
sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da  parte  di
tali  Stati,  e  di  accrescere  le  loro  rispettive  capacita'   di
utilizzare e preservare le loro risorse marine  a  proprio  beneficio
economico. 
   2.   Gli   Stati,   attraverso   le   competenti    organizzazioni
internazionali  e  l'Autorita',  forniscono  appoggio  adeguato   per
facilitare la creazione e il potenziamento di tali  centri  nazionali
al fine di fornire, a quegli  Stati  che  ne  abbiano  bisogno  e  ne
facciano richiesta, mezzi di addestramento  avanzato,  le  necessarie
attrezzature, professionalita' e conoscenze pratiche, nonche' tecnici
specializzati.