(Convenzione - art. 276)
                            Articolo 276 
                    Creazione di centri regionali 
   1. Gli Stati coordinano il proprio  intervento  con  quello  delle
competenti organizzazioni internazionali, dell'Autorita' e degli enti
nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, promuovono  la
creazione  di  centri  regionali  di  ricerca  scientifica  marina  e
tecnologica, particolarmente negli Stati in via di sviluppo, al  fine
di stimolare e  sviluppare  la  condotta  della  ricerca  scientifica
marina da parte di  tali  Stati  e  promuovono  il  trasferimento  di
tecnologia marina. 
   2. Tutti gli Stati di una regione cooperano con i centri regionali
della stessa per meglio assicurare una  piu'  efficace  realizzazione
dei loro obiettivi.