(Convenzione - art. 277)
                            Articolo 277 
                    Funzioni dei centri regionali 
     Le funzioni di tali centri regionali includono tra l'altro: 
   a) programmi di formazione e istruzione a tutti i livelli sui 
      diversi aspetti della ricerca scientifica e tecnologica marina 
      e in particolare della biologia marina, ivi comprese la 
      conservazione e la gestione delle risorse biologiche, 
      l'oceanografia, l'idrografia, l'ingegneria, l'esplorazione 
      geologica del fondo  marino,  la  prospezione  mineraria  e  la
tecnologia della desalinizzazione; 
   b) studi gestionali; 
   c) programmi di studio relativi alla protezione e alla 
      preservazione  dell'ambiente   marino   e   alla   prevenzione,
riduzione e controllo dell'inquinamento; 
   d) l'organizzazione di conferenze, seminari e simposi regionali; 
   e) l'acquisizione e trattamento di dati e informazioni nell'ambito 
      della scienza e della tecnologia marina; 
   f) la pronta diffusione dei risultati della ricerca scientifica e 
      tecnologica   marina   attraverso   pubblicazioni    facilmente
accessibili; 
   g) la diffusione d'informazioni sulle politiche nazionali in 
      merito al trasferimento della tecnologia  marina  e  lo  studio
comparato sistematico di tali politiche; 
   h) la compilazione e l'ordinamento sistematico delle informazioni 
      relative  alla  commercializzazione  della   tecnologia   e   a
contratti e altri accordi in materia di brevetti; 
   i) la cooperazione tecnica con altri Stati della regione.