(Allegato 3)
                             ALLEGATO 3 
    
=====================================================================
Articolo|                                            |Imposte dovute
 della  | Indicazione degli atti soggetti ad imposta |    (lire)
tariffa |                                            |
        |                                            | Fisse |Propor-
        |                                            |       |zionali
        |                                            |       |
  20    | 1. Atti e provvedimenti dei procedimenti   |       |
        |    giurisdizionali civili e amministrativi;|       |
        |    atti e provvedimenti dei procedimenti   |       |
        |    arbitrali: per ogni foglio .............| 20.000|   -

    
Modo di pagamento: 
  1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 
  2.  Gli  atti  compiuti  dal  giudice  e  dal   cancelliere   e   i
provvedimenti originali del  giudice  nei  procedimenti  civili  sono
redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi
verbali  di  conciliazione.  L'imposta  e'  corrisposta,   per   ogni
procedimento, mediante applicazione di marche o  mediante  versamento
su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di  Roma
nelle misure di seguito indicate: 
  1) davanti al Giudice di pace ........................ L. 90.000 
2) davanti al Tribunale: 
   a) per i procedimenti di cognizione ............... " 105.000 
   b) per i procedimenti di esecuzione 
      immobiliare .................................... " 240.000 
      di altra natura, limitatamente a quelli il cui 
       valore supera L. 5.000.000 .................... " 120.000 
   3) davanti alla Corte di appello ..................... " 90.000 
   4) davanti alla Corte di cassazione .................. " 60.000 
   5) per i procedimenti speciali ....................... " 60.000 
  3. L'imposta di bollo per gli  atti  compiuti  dal  giudice  e  dai
segretari, compresa quella per gli originali delle  decisioni  e  dei
provvedimenti,  e'  corrisposta  per  ogni  procedimento  dinanzi  al
Consiglio di Stato ed al  tribunale  amministrativo  regionale  nella
misura di L. 180.000, con le modalita' di cui al comma 2. 
  4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di  conciliazione
nei  procedimenti  giurisdizionali  civili,   l'imposta   di   bollo,
commisurata  al  numero  dei  fogli,  e'  riscossa  dall'ufficio  del
registro competente all'atto della registrazione. 
  5. Per  le  sentenze,  i  verbali  di  conciliazione  e  i  decreti
ingiuntivi del giudice di  pace  l'imposta,  se  dovuta,  e'  assolta
mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone. 
  6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o  a  margine
degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di 
procedura 
 civile,  e  loro  certificazioni,  per  le  procure  conferite   dai
creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato  preventivo
(art. 174 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni e integrazioni)  quando  sono  scritte  sull'avviso  di
convocazione, l'imposta e' assolta con marche. 
  7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3  della  legge  25  aprile
1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche. 
 Note: 
  1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta  in
calce o a margine degli atti indicati nel terzo  comma  dell'art.  83
del codice di  procedura  civile,  comprende  quella  dovuta  per  la
certificazione della firma. 
  2. Non sono soggette ad  imposta:  le  copie  delle  difese,  delle
memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di  pace
le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e  documenti
esistenti  nel  fascicolo  di  causa  distribuite  al  giudice  o  ai
componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti  dal
pubblico ministero o compiuti su sua richiesta. 
  3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della  legge  7
febbraio 1979, n. 59. 
  4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita
in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa
istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta
al pagamento dell'imposta nella misura e con le  modalita'  stabilite
nel presente articolo. 
  5. La parte applica  sulla  nota  di  iscrizione  a  ruolo  di  cui
all'art. 165 del codice di procedura civile o,  in  mancanza,  su  un
foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi  della  causa,
le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali. 
  6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o
le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro
ad  inchiostro  indelebile  con  datario  e  numerazione  progressiva
annuale, annotandone gli estremi nel  ruolo  generale  nel  quale  e'
iscritto il procedimento. Il foglio,  sul  quale  sono  applicate  le
marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del  cancelliere  o
del segretario nel fascicolo di ufficio. 
    
=====================================================================
Articolo|                                            |Imposte dovute
 della  | Indicazione degli atti soggetti ad imposta |    (lire)
tariffa |                                            |
        |                                            | Fisse |Propor-
        |                                            |       |zionali
        |                                            |       |
  20    |   2. Atti d'intimazione ai testimoni nei   |       |
        |      giudizi di qualsiasi grado e specie:  |       |
        |      per ogni foglio ......................| 20.000|   -

    
 Modo di pagamento: 
  1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 
 Note: 
  1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni
nei procedimenti avanti i giudici di pace,  nonche'  le  copie  degli
atti consegnate ai testimoni. 
    
=====================================================================
Articolo|                                            |Imposte dovute
 della  | Indicazione degli atti soggetti ad imposta |    (lire)
tariffa |                                            |
        |                                            | Fisse |Propor-
        |                                            |       |zionali
        |                                            |       |
  20    |   3. Provvedimento del tribunale che rende |       |
        |      esecutivo il lodo arbitrale di cui    |       |
        |      all'art. 825 del codice di procedura  |       |
        |      civile                                | 80.000|  -

    
           Modo di pagamento: 
            1. Modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, 
          n. 237. 
           Note: 
             1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione 
          del provvedimento.