Art. 12.
   1.  Dopo  l'articolo  54-ter  del  codice  di  procedura penale e'
inserito il seguente:
   "  Art.  54-quater  -  (Richiesta  di trasmissione degli atti a un
diverso  pubblico ministero) - 1. La persona sottoposta alle indagini
che  abbia  conoscenza  del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o
dell'articolo  369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza
del  procedimento  ai  sensi  dell'articolo 369, nonche' i rispettivi
difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un
giudice  diverso  da quello presso il quale il pubblico ministero che
procede  esercita  le  sue  funzioni possono chiedere la trasmissione
degli  atti  al  pubblico  ministero  presso  il  giudice  competente
enunciando,  a  pena di inammissibilita', le ragioni a sostegno della
indicazione del diverso giudice ritenuto competente.
   2.  La  richiesta  deve  essere  depositata  nella  segreteria del
pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto
competente.
   3.   Il   pubblico  ministero  decide  entro  dieci  giorni  dalla
presentazione  della  richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti
del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente,  dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in
tal  senso,  il  richiedente,  entro  i successivi dieci giorni, puo'
chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora
il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al
procuratore  generale  presso  la Corte di cassazione, di determinare
quale  ufficio  del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore
generale,   assunte   le   necessarie   informazioni,  provvede  alla
determinazione,  entro venti giorni dal deposito della richiesta, con
decreto  motivato  dandone  comunicazione  alle  parti ed agli uffici
interessati.  Quando  la richiesta riguarda taluno dei reati indicati
nell'articolo  51,  comma  3-bis,  il  procuratore  generale provvede
osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.
   4.   La   richiesta   non   puo'   essere  riproposta  a  pena  di
inammissibilita' salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
   5.   Gli   atti  di  indagine  preliminare  compiuti  prima  della
trasmissione  degli  atti o della comunicazione del decreto di cui al
comma  3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla
legge".