Art. 23.
Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
1. E' istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in
seno alla contabilita' generale dell'INAIL, apposita evidenza
finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad
interventi di sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione
alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie
imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti
informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale,
sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da
conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti, avendo
particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta piu'
accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalita' per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle
finalita' di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di
adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in
materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 e' sottoposta
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei
principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al
comma 3, provvede all'approvazione dei singoli progetti.
Nota all'art. 23:
- Gli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo
n. 626/1994, cosi' recitano:
"Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore
di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attivita' dell'impresa in generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e
prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica,
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3".
"Art. 22 (Formazione dei lavoratori). - 1. Il datore di
lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i
lavoratori di cui all'art 1, comma 3, riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di
salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza
di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma
3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia
delle imprese";