Art. 24.
Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in
via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni,
in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al
finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi del lavoro, nonche', in tutto o in
parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche
nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane
che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del
lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori
flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione
contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il
consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le
modalita' per l'approvazione dei singoli progetti in analogia a
quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.
Nota all'art. 24:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili), e' pubblicata nel supplemento
ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23
marzo 1999.