Art. 19.
        (Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).
1.  All'articolo  33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le
seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono soppresse;
c)  al  comma  6,  dopo  le  parole:  "puo' usufruire" e' inserita la
seguente: "alternativamente".
 
          Nota all'art. 19:
              - La   legge   5 febbraio   1992,   n.   104,   recante
          "Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti  delle  persone  handicappate", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento
          ordinario.  Il  testo  dell'art.  33, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  33  (Agevolazioni). - 1. La lavoratrice madre o,
          in  alternativa,  il  lavoratore  padre, anche adottivi, di
          minore  con handicap in situazione di gravita' accertata ai
          sensi  dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
          fino  a  tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
          lavoro  di  cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
          1204,  a  condizione  che  il  bambino non sia ricoverato a
          tempo pieno presso istituti specializzati.
              2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 possono chiedere ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento  fino  a  tre  anni del periodo di astensione
          facoltativa,  di due ore di permesso giornaliero retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
              3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
          del  bambino,  la  lavoratrice  madre o, in alternativa, il
          lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
          situazione  di  gravita',  nonche'  colui  che  assiste una
          persona  con  handicap in situazione di gravita', parente o
          affine  entro  il  terzo grado, convivente, hanno diritto a
          tre  giorni  di  permesso mensile, coperti da contribuzione
          figurativa   fruibili   anche  in  maniera  continuativa  a
          condizione  che  la  persona  con handicap in situazione di
          gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.
              4.  Ai  permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
          con  quelli  previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204
          del  1971,  si  applicano le disposizioni di cui all'ultimo
          comma  del  medesimo  art.  7 della legge n. 1204 del 1971,
          nonche'  quelle  contenute negli articoli 7 e 8 della legge
          9 dicembre 1977, n. 903.
              5.  Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
          di  lavoro  pubblico o privato, che assista con continuita'
          un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
          diritto  a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu'
          vicina  al  proprio  domicilio e non puo' essere trasferito
          senza il suo consenso ad altra sede.
              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita'  puo'  usufruire  alternativamente dei permessi di
          cui  ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
          la  sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
          puo'   essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il  suo
          consenso.
              7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
          applicano  anche agli affidatari di persone bandicappate in
          situazione di gravita'".