Art. 20. (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap). 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.
Nota all'art. 20: - Il testo dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' riportato in nota all'art. 19.