Art. 19.
                      Principio di specialita'
  1.  Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del
titolo   II   e   da   una  disposizione  che  prevede  una  sanzione
amministrativa, si applica la disposizione speciale.
  2.  Permane,  in  ogni  caso,  la  responsabilita'  per la sanzione
amministrativa  dei  soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del
decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone
fisiche concorrenti nel reato.
 
          Nota all'art. 19:
              -   Il  testo  dell'art.  11  del  decreto  legislativo
          18 dicembre  1997,  n. 472, recante: "Disposizioni generali
          in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
          norme  tributarie,  a  norma  dell'art. 3, comma 133, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, e'
          il seguente:
              Art.  11 (Responsabili per la sanzione amministrativa).
          -  1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla
          determinazione  o sul pagamento del tributo e' commessa dal
          dipendente  o  dal rappresentante legale o negoziale di una
          persona  fisica  nell'adempimento del suo ufficio o del suo
          mandato  ovvero  dal  dipendente  o  dal  rappresentante  o
          dall'amministratore,   anche   di   fatto,   di   societa',
          associazione  od  ente, con o senza personalita' giuridica,
          nell'esercizio  delle sue funzioni o incombenze, la persona
          fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse
          dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati
          solidalmente  al  pagamento di una somma pari alla sanzione
          irrogata,   salvo   il   diritto  di  regresso  secondo  le
          disposizioni vigenti.
              2.  Fino  a  prova  contraria,  si presume autore della
          violazione  chi  ha  sottoscritto  ovvero compiuto gli atti
          illegittimi.
              3.  Quando la violazione e' commessa in concorso da due
          o  piu'  persone,  alle  quali sono state irrogate sanzioni
          diverse,  la  persona fisica, la societa', l'associazione o
          l'ente  indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di
          una somma pari alla sanzione piu' grave.
              4.  Il  pagamento  della  sanzione da parte dell'autore
          della  violazione  e,  nel caso in cui siano state irrogate
          sanzioni   diverse,  il  pagamento  di  quella  piu'  grave
          estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.
              5.  Quando  la  violazione  non  e' commessa con dolo o
          colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui
          siano  state  irrogate  sanzioni  diverse,  il pagamento di
          quella  piu' grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le
          obbligazioni.  Qualora  il  pagamento  sia  stato  eseguito
          dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art.
          5,  comma 2, la responsabilita' della persona fisica, della
          societa',  dell'associazione o dell'ente indicati nel comma
          1 e' limitata all'eventuale eccedenza.
              6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa
          grave,  la  persona  fisica,  la societa', l'associazione o
          l'ente  indicati  nel  comma  1  possono assumere il debito
          dell'autore della violazione.
              7.   La   morte  della  persona  fisica  autrice  della
          violazione,  ancorche'  avvenuta  prima  della  irrogazione
          della    sanzione    amministrativa,    non   estingue   la
          responsabilita'  della  persona  fisica,  della  societa' o
          dell'ente indicati nel comma 1".