Art. 21. 
Sanzioni  amministrative  per  le  violazioni   ritenute   penalmente
                              rilevanti 
  1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni  amministrative
relative alle violazioni  tributarie  fatte  oggetto  di  notizia  di
reato. 
  2. Tali sanzioni non sono eseguibili  nei  confronti  dei  soggetti
diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2,  salvo  che  il
procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o
sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula
che esclude la rilevanza penale del fatto. In  quest'ultimo  caso,  i
termini  per  la  riscossione  decorrono  dalla  data   in   cui   il
provvedimento  di  archiviazione  o  la  sentenza   sono   comunicati
all'ufficio competente; alla comunicazione  provvede  la  cancelleria
del giudice che li ha emessi. 
  3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa  per
piu' violazioni tributarie in concorso o continuazione  fra  loro,  a
norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472,  alcune  delle   quali   soltanto   penalmente   rilevanti,   la
disposizione del comma 2 del presente  articolo  opera  solo  per  la
parte della sanzione eccedente quella che sarebbe  stata  applicabile
in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti. 
 
          Nota all'art. 21: 
              - Il testo dell'art.  12  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, gia' citato in nota all'art. 19,  e'
          il seguente: 
              "Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
          E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi  per  la
          violazione piu' grave, aumentata da un  quarto  al  doppio,
          chi, con  una  sola  azione  od  omissione,  viola  diverse
          disposizioni  anche  relative  a  tributi  diversi   ovvero
          commette, anche  con  piu'  azioni  od  omissioni,  diverse
          violazioni formali della medesima disposizione. 
              2. Alla stessa sanzione soggiace chi,  anche  in  tempi
          diversi,  commette  piu'   violazioni   che,   nella   loro
          progressione, pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare  la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo. 
              3. Nei casi previsti dai commi l e 2, se le  violazioni
          rilevano ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera  quale
          sanzione base cui riferire  l'aumento,  quella  piu'  grave
          aumentata di un quinto. 
              4. Le previsioni dei  commi  1,  2  e  3  si  applicano
          separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi  di
          ciascun altro ente impositore. 
              5.  Se  le  violazioni  riguardano  periodi   d'imposta
          diversi la  sanzione  base  e'  aumentata  dalla  meta'  al
          triplo. 
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione. 
              7. Nei casi previsti dal presente articolo la  sanzione
          non puo' essere comunque superiore a quella risultante  dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 
              8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga  ai
          commi 3 e 5, le disposizioni sulla  determinazione  di  una
          sanzione  unica  in  caso  di  progressione  si   applicano
          separatamente per ciascun tributo  e  per  ciascun  periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione   dell'avviso   di   accertamento,    alla
          conciliazione giudiziale e alla  definizione  agevolata  ai
          sensi degli articoli 16 e  17  del  presente  decreto  puo'
          stabilirsi in  progressione  con  violazioni  non  indicate
          nell'atto  di  contestazione   o   di   irrogazione   delle
          sanzioni".