Art. 11 
                      Disposizioni preliminari 
 
  1. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  elaborano  uno  studio  per
individuare il quadro dei  bisogni  e  delle  esigenze,  al  fine  di
identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 
  2. Sulla base dello studio di cui al  comma  1  le  amministrazioni
aggiudicatrici provvedono alla redazione  di  studi  di  fattibilita'
necessari per l'elaborazione del programma  di  cui  all'articolo  14
della Legge. 
  3. In materia di programmi  di  lavori  pubblici  gli  enti  locali
territoriali applicano  le  norme  previste  nei  propri  ordinamenti
compatibili con le disposizioni della Legge e del regolamento. 
 
          Note all'art. 11:

             Il testo dell'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
          "Art.   14   (Programmazione   dei   lavori  pubblici).  1.
          L'attivita'   di  realizzazione  dei  lavori  di  cui  alla
          presente  legge  si  svolge  sulla  base  di  un  programma
          triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di
          cui  all'articolo  2, comma 2, lettera a), predispongono ed
          approvano,  nel  rispetto dei documenti programmatori, gia'
          previsti   dalla   normativa  vigente,  e  della  normativa
          urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
          nell'anno stesso.
          2.  Il programma triennale costituisce momento attuativo di
          studi    di    fattibilita'    e   di   identificazione   e
          quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
          comma  1  predispongono  nell'esercizio delle loro autonome
          competenze  e,  quando esplicitamente previsto, di concerto
          con  altri  soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
          come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
          al   soddisfacimento  dei  predetti  bisogni,  indicano  le
          caratteristiche   funzionali,   tecniche,   gestionali   ed
          economico-finanziarie  degli  stessi e contengono l'analisi
          dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
          componenti       storico-artistiche,       architettoniche,
          paesaggistiche,  e  nelle  sue componenti di sostenibilita'
          ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
          particolare  le  amministrazioni aggiudicatrici individuano
          con  priorita'  i  bisogni  che  possono essere soddisfatti
          tramite   la   realizzazione  di  lavori  finanziabili  con
          capitali   privati,  in  quanto  suscettibili  di  gestione
          economica.  Lo  schema  di  programma  triennale  e  i suoi
          aggiornamenti  annuali sono resi pubblici, prima della loro
          approvazione,  mediante  affissione nella sede dei soggetti
          di  cui  all'articolo  2,  comma  2, lettera a), per almeno
          sessanta giorni consecutivi.
          3.  Il  programma  triennale  deve  prevedere  un ordine di
          priorita'  tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore
          ordine  di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni
          categoria    sono   comunque   prioritari   i   lavori   di
          manutenzione,  di  recupero  del  patrimonio  esistente, di
          completamento   dei   lavori  gia'  iniziati,  nonche'  gli
          interventi   per   i   quali  ricorra  la  possibilita'  di
          finanziamento con capitale privato maggioritario.
          4.  Nel  programma triennale sono altres^i' indicati i beni
          immobili   pubblici   che,   al  fine  di  quanto  previsto
          all'articolo  19,  comma  5-ter,  possono essere oggetto di
          diretta  alienazione  anche del solo diritto di superficie,
          previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
          e   valutati  anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri  di
          rilevanza  storico-artistica, architettonica, paesaggistica
          e   ambientale  e  ne  viene  acquisita  la  documentazione
          catastale e ipotecaria.
          5.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 nel dare attuazione ai
          lavori  previsti  dal programma triennale devono rispettare
          le  priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
          imposti  da  eventi  imprevedibili o calamitosi, nonche' le
          modifiche  dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
          o   regolamentari   ovvero  da  altri  atti  amministrativi
          adottati a livello statale o regionale.
          6.  L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al
          comma  1  e'  subordinata  alla  previa  approvazione della
          progettazione  preliminare,  redatta ai sensi dell'articolo
          16,  salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi.
          7.  Un  lavoro  o  un  tronco  di lavoro a rete puo' essere
          inserito  nell'elenco  annuale, limitatamente ad uno o piu'
          lotti,  purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata
          elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
          quantificate  le complessive risorse finanziarie necessarie
          per  la  realizzazione  dell'intero  lavoro.  In  ogni caso
          l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
          addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
          fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
          8.  I  progetti  dei  lavori  degli  enti locali ricompresi
          nell'elenco  annuale  devono essere conformi agli strumenti
          urbanistici  vigenti  o adottati. Ove gli enti locali siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente  un  anno  dal  termine  ultimo  previsto dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,   gli  enti  stessi  sono  esclusi  da  qualsiasi
          contributo  o agevolazione dello Stato in materia di lavori
          pubblici.  Per  motivate  ragioni  di pubblico interesse si
          applicano  le  disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e
          quinto,  della  legge  3  gennaio  1978, n. 1, e successive
          modificazioni,  e  dell'articolo 27, comma 5, della legge 8
          giugno 1990, n. 142.
          9.   L'elenco  annuale  predisposto  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unicamente al bilancio
          preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo  stato  di  previsione o sul proprio bilancio, ovvero
          disponibili  in  base  a  contributi o risorse dello Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o
          bilanci,  nonche'  acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
          decreto-legge  31  ottobre  1990,  n.  310, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  1990, n. 403, e
          successive    modificazioni.   Un   lavoro   non   inserito
          nell'elenco  annuale puo' essere realizzato solo sulla base
          di  un  autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
          gia'  previste  tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
          al  momento  della  formazione dell'elenco, fatta eccezione
          per  le  risorse  resesi  disponibili  a seguito di ribassi
          d'asta  o  di  economie.  Agli  enti locali territoriali si
          applicano  le disposizioni previste dal decreto legislativo
          25  febbraio  1995,  n.  77,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.
          10.  I  lavori  non  ricompresi  nell'elenco  annuale o non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni.
          11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il
          programma  triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
          base  degli  schemi tipo, che sono definiti con decreto del
          Ministro  dei  lavori  pubblici.  I programmi e gli elenchi
          sono  trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne
          da'  pubblicita',  ad  eccezione  di quelli provenienti dal
          Ministero   della  difesa.  I  programmi  triennali  e  gli
          aggiornamenti   annuali,   fatta   eccezione   per   quelli
          predisposti  dagli  enti e da amministrazioni locali e loro
          associazioni  e  consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
          per  la  verifica della loro compatibilita' con i documenti
          programmatori vigenti.
          12.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano
          a  far data dal primo esercizio finanziario successivo alla
          pubblicazione  del  decreto  di cui al comma 11, ovvero dal
          secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre
          dell'anno.
          13.  L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
          amministrazione  aggiudicatrice equivale a dichiarazione di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.