Art. 13 
                         Programma triennale 
 
  1.  In  conformita'  allo  schema-tipo  definito  con  decreto  del
Ministro dei  lavori  pubblici  e  sulla  base  degli  studi  di  cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno  viene  redatto,  aggiornando
quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da
eseguire nel successivo triennio. Tale programma e' deliberato  dalle
amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al
bilancio di previsione e al  bilancio  pluriennale,  ed  e'  ad  essi
allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. 
  2.  Il  programma  indica,  per  tipologia  e  in  relazione   alle
specifiche categorie degli interventi, le loro finalita', i risultati
attesi, le priorita', le localizzazioni, le problematiche  di  ordine
ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni  con
piani  di  assetto  territoriale  o   di   settore,   il   grado   di
soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, la  stima  dei
costi  e  dei  tempi  di  attuazione.  Le  priorita'  del   programma
privilegiano valutazioni  di  pubblica  utilita'  rispetto  ad  altri
elementi. 
  3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il
30 settembre di ogni anno. La  proposta  di  aggiornamento  e'  fatta
anche in  ordine  alle  esigenze  prospettate  dai  responsabili  del
procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni  dello  Stato
procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro 90  giorni
dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento. 
  4. Sulla base dell'aggiornamento di cui  al  comma  3  e'  redatto,
entro la stessa  data,  l'elenco  dei  lavori  da  avviare  nell'anno
successivo.