Art. 27 Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento 1. Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica professionalita' e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello operativo, sono applicati: a) presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla direzione; b) nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a livello centrale che periferico, con compiti di direzione o di supporto alla direzione; c) presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per le problematiche di cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti organizzativi e di coordinamento relativamente all'impiego dei contingenti di polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti; d) nelle articolazioni centrali, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari e presso le scuole, di supporto ai responsabili di dette strutture per l'attivita' didattica, di formazione e di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. In tale ambito sono preposti alla direzione ed alle connesse attivita' operative dei poligoni di tiro dell'Amministrazione. 2. Tale impiego e' di norma disposto a domanda dell'interessato e con provvedimento da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. E' comunque fatta salva la facolta' dell'Amministrazione penitenziaria, per sopravvenute esigenze e per il perseguimento di propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l'impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1. 3. Fermi restando il grado rivestito e l'anzianita' posseduta, le funzioni, sia di livello direttivo che dirigenziale, attribuibili agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti alle responsabilita' ed agli incarichi ad essi effettivamente conferiti dall'amministrazione.
Note all'art. 27: - Il testo del comma 6 dell'art. 25 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente: "6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati e del servizio di piantomanento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui all'art. 29, nonche' dei servizi di amministrazione. Possono altresi' essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale". - Il testo dell'art. 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e' il seguente: "Art. 90 (Modalita' per la preposizione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia a taluni servizi). - 1. La preposizione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla direzione dei servizi tecnico-logistici e dei servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati di cui al comma 6 dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia a livello centrale che a livello periferico, avviene a domanda dell'interessato, con provvedimento da emanarsi tenendo conto, in particolare, della formazione e della preparazione professionale dell'ufficiale, della esperienza maturata dal medesimo nello stesso o in analoghi servizi, dell'eventuale possesso di specializzazione, nonche' del grado rivestito e dell'anzianita' posseduta".