Art. 27 
        Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento 
 
  1. Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell'articolo 25
della   legge    15    dicembre    1990,    n.    395,    nell'ambito
dell'Amministrazione  penitenziaria  i  predetti  ufficiali,  per  la
specifica professionalita' e per  la  peculiare  esperienza  da  essi
maturata a livello operativo, sono applicati: 
a) presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello  centrale
   che periferico, con funzioni  di  direzione  o  di  supporto  alla
   direzione; 
b) nel servizio di traduzione e piantonamento dei  detenuti  e  degli
   internati, sia a livello centrale che periferico, con  compiti  di
   direzione o di supporto alla direzione; 
c) presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per
   i settori e per le problematiche di cui  alle  lettere  a)  e  b),
   oltre  che  per  gli  aspetti  organizzativi  e  di  coordinamento
   relativamente   all'impiego    dei    contingenti    di    polizia
   penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense  e  degli
   equipaggiamenti; 
d) nelle articolazioni centrali, presso l'Istituto superiore di Studi
   penitenziari e presso le scuole, di supporto  ai  responsabili  di
   dette strutture per l'attivita'  didattica,  di  formazione  e  di
   addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. In
   tale  ambito  sono  preposti  alla  direzione  ed  alle   connesse
   attivita' operative dei poligoni di tiro dell'Amministrazione. 
  2. Tale impiego e' di norma disposto a domanda  dell'interessato  e
con provvedimento da  emanarsi  tenendo  conto  dei  criteri  di  cui
all'articolo 90  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
febbraio  1999,  n.  82.  E'  comunque  fatta   salva   la   facolta'
dell'Amministrazione penitenziaria, per sopravvenute esigenze  e  per
il  perseguimento  di  propri  obiettivi  prioritari,   di   disporre
autonomamente l'impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1. 
  3. Fermi restando il grado rivestito e l'anzianita'  posseduta,  le
funzioni, sia di livello  direttivo  che  dirigenziale,  attribuibili
agli ufficiali del ruolo ad esaurimento  sono  quelle  corrispondenti
alle  responsabilita'  ed  agli  incarichi  ad  essi   effettivamente
conferiti dall'amministrazione. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 25 della citata  legge
          15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente: 
              "6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono  le
          funzioni e gli obblighi  dei  funzionari  direttivi  o  dei
          dirigenti  dell'Amministrazione  penitenziaria  e   possono
          essere preposti, a  domanda,  alla  direzione  dei  servizi
          tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei  detenuti
          ed internati e del servizio di piantomanento  dei  detenuti
          ed internati ricoverati  in  luoghi  di  cura,  secondo  le
          modalita' stabilite dal  regolamento  di  servizio  di  cui
          all'art.  29,  nonche'  dei  servizi  di   amministrazione.
          Possono altresi' essere preposti, a domanda, alla direzione
          degli    istituti    e     servizi     dell'Amministrazione
          penitenziaria, sempre che siano in possesso  dei  requisiti
          previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente  profilo
          professionale". 
              -  Il  testo  dell'art.  90  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e'  il
          seguente: 
              "Art. 90 (Modalita' per la preposizione degli ufficiali
          del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo  degli  agenti
          di custodia a taluni servizi). - 1. La  preposizione  degli
          ufficiali del ruolo  ad  esaurimento  del  disciolto  Corpo
          degli agenti di custodia, in servizio alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, alla direzione dei  servizi
          tecnico-logistici   e   dei   servizi   di   traduzione   e
          piantonamento dei detenuti e internati di cui  al  comma  6
          dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n.  395,  sia  a
          livello  centrale  che  a  livello  periferico,  avviene  a
          domanda dell'interessato,  con  provvedimento  da  emanarsi
          tenendo conto, in particolare,  della  formazione  e  della
          preparazione professionale dell'ufficiale, della esperienza
          maturata dal medesimo nello stesso o in  analoghi  servizi,
          dell'eventuale possesso di  specializzazione,  nonche'  del
          grado rivestito e dell'anzianita' posseduta".