Art. 11 Attivita' di stoccaggio 1. L'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e chedimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione e' accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle unita' geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalita' di espletamento delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti. 2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio. 3. E' fatta salva la possibilita' per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla disciplina del presente decreto, si intendono confermate per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare alla stessa data. 5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le parole: "ai titolari di concessioni di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti "ai richiedenti".
Note all'art. 11: - Il titolo della legge 26 aprile 1974, n. 170 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 18 maggio 1974) e' il seguente: "Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi". - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, vedasi note all'art. 5. - Il testo dell'art. 3, quinto comma della legge 26 aprile 1974, n. 170, per il cui titolo vedasi precedenti note, e' il seguente: "La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione".