Art. 11
Attivita' di stoccaggio
1. L'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o
unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di
durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che
abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e
chedimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma
di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La
concessione e' accordata, sentito il comitato tecnico per gli
idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle
unita' geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge
26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato il disciplinare tipo per le
concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalita' di
espletamento delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi
qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli
inadempimenti.
2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione
richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di
quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi
diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a
cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni
sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attivita'
di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di
coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio,
indica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la
relativa concessione di stoccaggio.
3. E' fatta salva la possibilita' per il concessionario di
stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di
continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a
stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di
prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono sottoposte alla disciplina del
presente decreto, si intendono confermate per la loro originaria
scadenza ed in esse sono comprese le relative concessioni di
coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che pertanto
vengono a cessare alla stessa data.
5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le
parole: "ai titolari di concessioni di coltivazione" sono sostituite
dalle seguenti "ai richiedenti".
Note all'art. 11:
- Il titolo della legge 26 aprile 1974, n. 170
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 18 maggio
1974) e' il seguente: "Stoccaggio di gas naturale in
giacimenti di idrocarburi".
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, vedasi note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 3, quinto comma della legge 26
aprile 1974, n. 170, per il cui titolo vedasi precedenti
note, e' il seguente:
"La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari
di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti
italiani o degli altri Stati membri della Comunita'
europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei
predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi
nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e
le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas
naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la
loro giurisdizione".