Art. 11 
                       Attivita' di stoccaggio 
 
  1. L'attivita' di stoccaggio  del  gas  naturale  in  giacimenti  o
unita' geologiche profonde e' svolta sulla base  di  concessione,  di
durata  non  superiore  a  venti  anni,  rilasciata   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai  richiedenti  che
abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e
chedimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma
di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto.  La
concessione  e'  accordata,  sentito  il  comitato  tecnico  per  gli
idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento  o  delle
unita' geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della  legge
26 aprile 1974, n. 170, come modificata  dal  presente  decreto.  Con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, e' approvato il disciplinare tipo per le
concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti  le  modalita'  di
espletamento   delle   attivita'   di   stoccaggio,   gli   obiettivi
qualitativi,   i   poteri   di   verifica,   le   conseguenze   degli
inadempimenti. 
  2. Nel caso in cui  un  titolare  di  concessione  di  coltivazione
richieda  una  concessione  di   stoccaggio,   il   conferimento   di
quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i  relativi
diritti  ed  obbligazioni,  che  pertanto  viene  contestualmente   a
cessare. Successivamente all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni
sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle  attivita'
di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di  concessione  di
coltivazione, all'atto della domanda di  concessione  di  stoccaggio,
indica al Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
il soggetto, in possesso dei requisiti di legge,  cui  attribuire  la
relativa concessione di stoccaggio. 
  3.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  per  il  concessionario  di
stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni  dell'articolo  21,  di
continuare a  produrre  da  livelli  del  giacimento  non  adibiti  a
stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le  aliquote  di
prodotto della  coltivazione  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 
  4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  sono  sottoposte  alla  disciplina  del
presente decreto, si intendono  confermate  per  la  loro  originaria
scadenza  ed  in  esse  sono  comprese  le  relative  concessioni  di
coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che  pertanto
vengono a cessare alla stessa data. 
  5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170,  le
parole: "ai titolari di concessioni di coltivazione" sono  sostituite
dalle seguenti "ai richiedenti". 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  titolo  della  legge  26  aprile  1974,  n.  170
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del  18  maggio
          1974) e'  il  seguente:  "Stoccaggio  di  gas  naturale  in
          giacimenti di idrocarburi". 
              - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo  25
          novembre 1996, n. 625, vedasi note all'art. 5. 
              - Il testo dell'art. 3, quinto  comma  della  legge  26
          aprile 1974, n. 170, per il cui  titolo  vedasi  precedenti
          note, e' il seguente: 
              "La concessione di stoccaggio e' accordata ai  titolari
          di concessione di coltivazione che siano cittadini  o  enti
          italiani  o  degli  altri  Stati  membri  della   Comunita'
          europea, o societa' aventi sede sociale  in  Italia  o  nei
          predetti Stati,  e  persone  fisiche  e  giuridiche  aventi
          nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e
          le societa' italiane allo  stoccaggio  sotterraneo  di  gas
          naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti  sotto  la
          loro giurisdizione".