Art. 12 
              Disciplina delle attivita' di stoccaggio 
 
  1. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo  di
gestire in modo coordinato e integrato il complesso  delle  capacita'
di stoccaggio di working gas di cui dispone,  al  fine  di  garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse e la  sicurezza  del  sistema
nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di  cui  all'articolo
28. 
  2. I titolari di concessioni di stoccaggio di  gas  naturale  hanno
l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio  minerario,
strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove
il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita', e purche' i
servizi richiesti dall'utente siano  tecnicamente  ed  economicamente
realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto,
e qualora verifichi una violazione del  codice  di  stoccaggio,  puo'
imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei  servizi.
Sono fatti salvi i poteri e le  attribuzioni  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato. 
  4. Nel caso di contitolarita' di una concessione di stoccaggio, gli
effetti  derivanti  dall'obbligo   di   fornire   disponibilita'   di
stoccaggio agli  utenti  che  ne  facciano  richiesta  si  verificano
direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle quote da
essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali,
un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. 
  5.  Le  disponibilita'  di  stoccaggio  sono   destinate   in   via
prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel
territorio nazionale. A  tal  fine,  i  titolari  di  concessione  di
coltivazione individuano, entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  le  disponibilita'   di   stoccaggio
necessarie per la modulazione della  produzione  dei  giacimenti  dei
quali detengono la concessione di coltivazione, e  le  comunicano  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  6. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
previa verifica dei dati comunicati,  pubblica  le  informazioni  nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 
  7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  con  delibera  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, fissa i criteri e le priorita' di accesso atti a garantire a
tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di  condizioni,  la
massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio  in
condizioni di normale esercizio  e  gli  obblighi  dei  soggetti  che
svolgono  le  attivita'  di  stoccaggio.   Entro   tre   mesi   dalla
pubblicazione della citata delibera i soggetti  di  cui  al  comma  2
adottano  il  proprio  codice  di  stoccaggio,   che   e'   trasmesso
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  che  ne  verifica  la
conformita'  ai  suddetti   criteri.   Trascorsi   tre   mesi   dalla
trasmissione  senza  comunicazioni  da   parte   dell'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas, il  codice  di  stoccaggio  si  intende
conforme. 
  8.  Lo  stoccaggio  strategico  e'  posto  a  carico  dei  soggetti
importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio di modulazione e'  a
carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. 
  9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, sono  stabiliti  i  limiti  e  le  norme
tecniche  per  disciplinare  il  riconoscimento  delle  capacita'  di
stoccaggio di working gas  strategico  e  di  modulazione,  anche  in
relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi. 
  10. Il comma 9 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre
1996,  n.  625,  e'  sostituito  dal  seguente:  "9.  I  titolari  di
concessioni di stoccaggio destinano le capacita' di  stoccaggio  alla
funzione di stoccaggio minerario, strategico  o  di  modulazione  del
sistema nazionale  del  gas,  compatibilmente  con  il  programma  di
manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e  con  la
capacita' delle rete di trasporto cui sono connessi gli  impianti  di
stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono
rientrare nel campo di intercambiabilita' ed avere caratteristiche  e
contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.". 
  11. Le imprese di gas che esercitano l'attivita' di stoccaggio sono
tenute alla certificazione di bilancio a  decorrere  dal  1o  gennaio
2002. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Il  testo  dell'art.  13,  comma  9,   del   decreto
          legislativo 25 novembre 1996, n. 625,  per  il  cui  titolo
          vedasi note all'art. 5, e' il seguente: 
              "9.  Ove  risultano   capacita'   di   stoccaggio   non
          utilizzate, esse, previa autorizzazione del Ministero, sono
          messe a disposizione  dei  terzi,  compatibilmente  con  il
          programma  di  stoccaggio  del  concessionario  e  i   suoi
          sviluppi  previsti,  e  con  la  capacita'  della  rete  di
          trasporto;  il  gas  da  immettere  in  stoccaggio   dovra'
          rientrare nel normale campo di intercambiabilita' ed  avere
          adeguate caratteristiche e contenuto di sostanze nocive; le
          condizioni e il  corrispettivo  di  tale  servizio  saranno
          concordati tra le parti,  tenendo  conto  di  una  adeguata
          remunerazione degli investimenti, dei costi  di  esercizio,
          dei criteri in uso sui mercati  europei  del  gas,  nonche'
          dell'andamento del mercato dell'energia".