Art. 12
Disciplina delle attivita' di stoccaggio
1. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di
gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita'
di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse e la sicurezza del sistema
nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo
28.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno
l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario,
strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove
il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita', e purche' i
servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente
realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto,
e qualora verifichi una violazione del codice di stoccaggio, puo'
imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei servizi.
Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato.
4. Nel caso di contitolarita' di una concessione di stoccaggio, gli
effetti derivanti dall'obbligo di fornire disponibilita' di
stoccaggio agli utenti che ne facciano richiesta si verificano
direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle quote da
essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali,
un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
5. Le disponibilita' di stoccaggio sono destinate in via
prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel
territorio nazionale. A tal fine, i titolari di concessione di
coltivazione individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disponibilita' di stoccaggio
necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei
quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previa verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con delibera da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fissa i criteri e le priorita' di accesso atti a garantire a
tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la
massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in
condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che
svolgono le attivita' di stoccaggio. Entro tre mesi dalla
pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 2
adottano il proprio codice di stoccaggio, che e' trasmesso
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la
conformita' ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla
trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, il codice di stoccaggio si intende
conforme.
8. Lo stoccaggio strategico e' posto a carico dei soggetti
importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio di modulazione e' a
carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme
tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di
stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in
relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi.
10. Il comma 9 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, e' sostituito dal seguente: "9. I titolari di
concessioni di stoccaggio destinano le capacita' di stoccaggio alla
funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del
sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di
manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la
capacita' delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di
stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono
rientrare nel campo di intercambiabilita' ed avere caratteristiche e
contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
11. Le imprese di gas che esercitano l'attivita' di stoccaggio sono
tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio
2002.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 13, comma 9, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per il cui titolo
vedasi note all'art. 5, e' il seguente:
"9. Ove risultano capacita' di stoccaggio non
utilizzate, esse, previa autorizzazione del Ministero, sono
messe a disposizione dei terzi, compatibilmente con il
programma di stoccaggio del concessionario e i suoi
sviluppi previsti, e con la capacita' della rete di
trasporto; il gas da immettere in stoccaggio dovra'
rientrare nel normale campo di intercambiabilita' ed avere
adeguate caratteristiche e contenuto di sostanze nocive; le
condizioni e il corrispettivo di tale servizio saranno
concordati tra le parti, tenendo conto di una adeguata
remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio,
dei criteri in uso sui mercati europei del gas, nonche'
dell'andamento del mercato dell'energia".