Art. 13 
Norme tecniche sullo stoccaggio  ed  estensione  delle  capacita'  di
                             stoccaggio 
 
  1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente  decreto  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato emana le norme tecniche  per  l'effettuazione  delle
operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi
da quelli di idrocarburi,  ed  in  unita'  geologiche  profonde,  con
riferimento alle normative europee in  materia,  e  con  il  fine  di
ampliare le capacita' di stoccaggio  esistenti,  nel  rispetto  delle
norme di sicurezza e tutela del territorio. 
  2. Le norme di cui al comma  1  sono  aggiornate  con  decreto  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   in
funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio. 
  3. Al fine di  incentivare  la  conversione  a  stoccaggio  di  gas
naturale  dei  giacimenti  in  fase  avanzata  di  coltivazione   per
garantire un maggiore grado di sicurezza del  sistema  nazionale  del
gas, a decorrere dal 1o gennaio 2000 il 5%  delle  entrate  derivanti
allo  Stato  dal  versamento  delle  aliquote   di   prodotto   della
coltivazione e' destinato ad un contributo ai titolari di concessione
di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore  al  40%  dei
costi documentati per l'effettuazione di  studi,  analisi,  prove  di
iniezione volte ad accertare l'idoneita' del giacimento all'attivita'
di stoccaggio o all'incremento della capacita' di stoccaggio. 
  4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3,  valutato  in  lire
annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del
Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16  aprile
1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  d),  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da  emanare  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
stabiliti criteri e modalita' per la concessione  del  contributo  di
cui al comma 3 ad opera della regione interessata. 
  6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a  giacimenti
di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire
al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,
direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni  atte
a  stabilire  se  i  giacimenti  medesimi   siano   tecnicamente   ed
economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas. 
  7.   Ove   il   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli  idrocarburi  e
la geotermia, riconosca per un  giacimento  la  possibilita'  di  cui
sopra, valutate altresi' le necessita' di incrementare  le  capacita'
di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema
del gas, pubblica le informazioni ricevute nel  bollettino  ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo  un  termine  per  la
presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in  possesso
dei  requisiti  di  legge,  di  domande  per  l'ottenimento  di   una
concessione di stoccaggio. 
  8. Resta ferma  la  facolta'  del  titolare  della  concessione  di
coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di
concessione di stoccaggio con le modalita' di cui all'articolo 11. 
  9. In caso di concorrenza  tra  piu'  domande,  la  concessione  e'
attribuita, sentito il comitato tecnico  per  gli  idrocarburi  e  la
geotermia, in funzione  di  criteri  di  selezione  obiettivi  e  non
discriminatori da pubblicare  ai  sensi  dell'articolo  29  e  previa
corresponsione   al   titolare   della   relativa   concessione    di
coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato  corrispettivo
da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da emanare  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  10. In caso di assenza di presentazione di domande  di  concessione
di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione
prosegue  l'attivita'  di  coltivazione  secondo  il   programma   di
coltivazione approvato. 
 
          Note all'art. 13:
              - Per  il  testo  degli  articoli  5  e  21 della legge
          16 aprile 1987, n. 183, vedasi note all'art. 4.
              - Per  il  testo dell'art. 2, comma 1, lettera d) della
          legge 21 dicembre 1999, n. 526, vedasi note all'art. 4.