Art. 13
Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacita' di
stoccaggio
1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato emana le norme tecniche per l'effettuazione delle
operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi
da quelli di idrocarburi, ed in unita' geologiche profonde, con
riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di
ampliare le capacita' di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle
norme di sicurezza e tutela del territorio.
2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio.
3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas
naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per
garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema nazionale del
gas, a decorrere dal 1o gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti
allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della
coltivazione e' destinato ad un contributo ai titolari di concessione
di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei
costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di
iniezione volte ad accertare l'idoneita' del giacimento all'attivita'
di stoccaggio o all'incremento della capacita' di stoccaggio.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire
annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del
Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della
legge 21 dicembre 1999, n. 526.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti criteri e modalita' per la concessione del contributo di
cui al comma 3 ad opera della regione interessata.
6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti
di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte
a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed
economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.
7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e
la geotermia, riconosca per un giacimento la possibilita' di cui
sopra, valutate altresi' le necessita' di incrementare le capacita'
di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema
del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale
degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la
presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso
dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una
concessione di stoccaggio.
8. Resta ferma la facolta' del titolare della concessione di
coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di
concessione di stoccaggio con le modalita' di cui all'articolo 11.
9. In caso di concorrenza tra piu' domande, la concessione e'
attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la
geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non
discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa
corresponsione al titolare della relativa concessione di
coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo
da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
10. In caso di assenza di presentazione di domande di concessione
di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione
prosegue l'attivita' di coltivazione secondo il programma di
coltivazione approvato.
Note all'art. 13:
- Per il testo degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, vedasi note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d) della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, vedasi note all'art. 4.