Art. 11 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.  A  sostegno  dell'imprenditorialita'  sociale  possono   essere
ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative  sociali  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative,
nonche' per  il  consolidamento  e  lo  sviluppo  di  attivita'  gia'
esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1. 
  2. Le cooperative di nuova costituzione, con  esclusione  dei  soci
svantaggiati, devono essere composte esclusivamente  da  soggetti  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero  composte  prevalentemente
da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29  anni  che  abbiano  la
maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione. 
  3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica  e  di  quote  di
partecipazione delle societa' di cui  al  comma  1  devono  risultare
residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche
in  parte,  nei  territori  di  cui  all'articolo  2.  Nel  caso   di
cooperative gia' esistenti, tutti i soci devono possedere i  predetti
requisiti alla medesima data. 
  4. Le societa' di cui al comma  1  devono  avere  la  sede  legale,
amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2. 
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  il  testo della lettera b), comma 1, dell'art. 1
          della legge n. 381/1991, si veda in nota all'art. 1.