Art. 12 
                        Progetti finanziabili 
 
  1. Possono essere finanziati, secondo i  criteri  e  gli  indirizzi
stabiliti dal CIPE  e  nei  limiti  posti  dalla  Unione  europea,  i
progetti   relativi   alla   produzione   di   beni    nei    settori
dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria  ovvero  relativi
alla fornitura di servizi  a  favore  delle  imprese  appartenenti  a
qualsiasi settore. 
  2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: 
    a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo  al  netto
dell'IVA nel caso di nuove iniziative; 
    b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni  al  netto
dell'IVA, in caso di sviluppo  e  consolidamento  di  attivita'  gia'
avviate; 
    c) si riferiscono a settori esclusi  o  sospesi  dal  CIPE  o  da
disposizioni comunitarie.