Art. 12 Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative; b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita' gia' avviate; c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.