Art. 94. Assistenza alle famiglie 1. Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura e' rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di eta' minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto. 2. Particolare cura e', altresi', rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.
Nota all'art. 94: - Il testo dell'art. 45 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 45 (Assistenza alle famiglie). - Il trattamento dei detenuti e degli internati e' integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azioni e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficolta' che possono ostacolarne il reinserimento sociale. E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale".