Art. 95.
Integrazione degli interventi nell'assistenza   alle  famiglie  e  ai
                               dimessi
  1.  Nello  svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei
detenuti  e  degli  internati  e  di  quelli a favore dei dimessi, il
centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono
contatti  con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli
enti  pubblici  e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed
enti   sono   rappresentate   le  speciali  esigenze  dell'assistenza
penitenziaria  e  post-penitenziaria  e  il modo piu' appropriato per
tenerle presenti nei loro programmi.