Articolo 22 
                         Aree metropolitane 
 
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i  comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,
Napoli e gli  altri  comuni  i  cui  insediamenti  abbiano  con  essi
rapporti di  stretta  integrazione  territoriale  e  in  ordine  alle
attivita'  economiche,  ai  servizi  essenziali  alla  vita  sociale,
nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 
 
2. Su conforme proposta degli  enti  locali  interessati  la  regione
procede  entro  centottanta  giorni  dalla   proposta   stessa   alla
delimitazione  territoriale  dell'area  metropolitana.   Qualora   la
regione non provveda entro il termine indicato, il  Governo,  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, invita  la  regione  a  provvedere  entro  un
ulteriore  termine,  scaduto  il  quale  procede  alla  delimitazione
dell'area metropolitana. 
 
3. Restano ferme le citta'  metropolitane  e  le  aree  metropolitane
definite dalle regioni a statuto speciale.