Articolo 22
Aree metropolitane
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi
rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle
attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,
nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione
procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla
delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la
regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un
ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione
dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane
definite dalle regioni a statuto speciale.