Articolo 26
                          Norma transitoria

1.  Sono  fatte  salvo  le leggi regionali vigenti in materia di aree
metropolitane.

2.  La  legge  istitutiva  della  citta'  metropolitana  stabilisce i
termini  per  il  conferimento, da parte della regione, dei compiti e
delle  funzioni  amministrative  in base ai principi dell'articolo 4,
comma  3,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, e le modalita' per
l'esercizio  dell'intervento  sostitutivo  da  parte  del  Governo in
analogia  a  quanto  previsto  dall'articolo  3, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.